Fondo pensione e PIP – le cosiddette forme pensionistiche complementari – da una parte e polizza vita dall’altra sono due forme di risparmio che rappresentano una rete di protezione per sé e per la propria famiglia, anche se si tratta di soluzioni differenti fra loro sotto molti aspetti.

Analizzeremo nel dettaglio le differenze, in modo da comprendere meglio quale sia la soluzione più adatta rispetto alle proprie esigenze.

Partiamo con il Fondo Pensione e il PIP.

Fondi pensione

Come detto, i fondi pensione, istituiti da vari soggetti tra cui le Compagnie di assicurazione, rientrano tra le forme di previdenza complementare. Essi garantiscono una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione derivante dalla previdenza obbligatoria.

Tipicamente si sceglie di integrare la pensione per non vedere il proprio tenore di vita calare bruscamente al momento del pensionamento, poiché nel corso degli ultimi anni gli assegni pensionistici si sono molto assottigliati. I fondi sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello delle società istitutrici, in quanto destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni degli iscritti.

Ai fondi è possibile aderire sia su base volontaria del singolo soggetto che in forma collettiva – ad es. tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata impresa possono aderire in base a quanto stabilito dal loro contratto collettivo di lavoro.

Il soggetto aderente versa dei contributi periodici che vanno a costituire insieme ai rendimenti, e al netto di commissioni e imposte, il montante che costituirà la futura pensione integrativa da affiancare a quella pubblica o delle Casse di previdenza.

PIP

I PIP – Piani Individuali Pensionistici – rientrano tra le forme pensionistiche complementari. In questo caso è possibile aderire solo su base individuale ed anche i PIP vanno a costituire un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della Compagnia di assicurazione che li istituisce mediante dei contratti di assicurazione sulla vita

Obiettivi dei fondi pensione e dei PIP

Appare subito chiaro che queste forme di risparmio rispondono ad obiettivi diversi.

I fondi pensione e i PIP:

  • richiedono il versamento di contributi – importo variabile;
  • i versamenti comprensivi di rendimenti, e al netto di commissioni e imposte, rappresentano il montante che costituirà la pensione integrativa;
  • realizzano l’integrazione della pensione obbligatoria.

Dunque hanno l’obiettivo di garantire un adeguato tenore di vita a chi vi aderisce, al momento della pensione.

Il soggetto aderente versa dei contributi periodici che vanno a costituire insieme ai rendimenti, e al netto di commissioni e imposte, il montante che costituirà la futura pensione integrativa da affiancare a quella pubblica o delle Casse di previdenza.

Trattamento fiscale dei fondi pensione/PIP

I benefici fiscali riservati alla previdenza complementare sono di tre tipi. I contributi versati possono essere dedotti in dichiarazione dei redditi. Gli importi pagati vanno sottratti al reddito imponibile IRPEF, con un tetto massimo annuo pari a 5.164,57 euro.

I rendimenti maturati nel corso della gestione del conto individuale su cui confluiscono i versamenti, subiscono un prelievo fiscale tramite imposta sostitutiva con aliquota al:

  • 12,5% sui rendimenti da Titoli di Stato;
  • 20% sui rendimenti da altri impieghi (azioni, obbligazioni ecc.).

Si tratta di aliquote più basse rispetto all’imposizione minima del 26% applicata a tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari.

Per i montanti maturati successivamente al 01/01/2007 la rendita o il capitale ricevuti al termine della vita lavorativa, sono tassati con un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza nel fondo pensione oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%.

Per i montanti maturati prima del 2007 si applicano invece le regole tempo per tempo vigenti.

da generali.it/magazine